Il certificato di agibilità è un documento fondamentale nell’alienazione di una proprietà immobiliare. In particolare se la parte acquirente ha la necessità di ricorrere al mutuo, sia esso bancario o regionale.
La legislazione in materia è chiara, in particolare si fa riferimento al Testo Unico sull’edilizia entrato in vigore in data 30 giugno 2003.
Individuiamo dunque quattro categorie di immobili:
- costruzioni antecedenti al 1° settembre 1967 che non hanno subito modifiche: il certificato di agibilità non è obbligatorio.
- costruzioni antecedenti al 1° settembre 1967 che hanno subito modifiche: il certificato di agibilità è obbligatorio se sono state apportate modifiche quali ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali e/o interventi che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza (es. rifacimento impianti idrici ed elettrici) (come indicato alle lettere b) e c) dell’art. 24/2° comma del T.U.).
- costruzioni susseguenti al 1° settembre 1967: il certificato è obbligatorio e deve essere rilasciato dall’impresa costruttrice, qualora si procedesse ad apportare le modifiche indicate al punto precedente deve essere fatta richiesta di un certificato aggiornato. Il certificato originale non è più valido.
- nuove costruzioni: il certificato è obbligatorio e deve essere rilasciato dall’impresa costruttrice.
La richiesta della copia del certificato o la pratica per il suo ottenimento devono essere effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del comune in cui è situato l’immobile.